MODELLO ORGANIZZATIVO 231: PERCHÉ È IMPORTANTE PER LA TUA IMPRESA? Una breve ma esauriente disamina del “Modello organizzativo 231” e dei vantaggi per una azienda, anche di piccole dimensioni, che intenda adottarlo.
Tra andare esenti da responsabilità penale, rendere più efficiente il proprio sistema aziendale e conseguire punti di premialità, adottare un cosiddetto “Modello Organizzativo 231” può essere una scelta imprenditoriale azzeccata che, al di là dell’ambito strettamente penale in cui l’istituto è nato, può implementare grandemente l’azienda. Di questo il legislatore è certo, al punto da incentivarlo vieppiù nella propria legislazione di settore.
Vediamo come, rispondendo ai quesiti che più frequentemente ci vengono posti.
La responsabilità penale è personale, così afferma il nostro ordinamento; tuttavia un ente (società, associazione…) operante in un qualsiasi ambito di attività può rispondere penalmente?
Sì, anche gli enti rispondono penalmente dei reati. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 disciplina la responsabilità amministrativa delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29.9.2000, n. 300.Quando?
Ebbene, la società o l’associazione è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente medesimo o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).
Quali sono le sanzioni?
L’intento del legislatore è stato quello di penalizzare la società o l’associazione con la previsione di quattro diversi tipi di sanzioni amministrative: pecuniarie, interdittive, di confisca e di pubblicazione della sentenza.
Come si può evitare di essere condannati?
Il legislatore ha previsto che la società o l’associazione non sarà tenuta a rispondere là dove le persone indicate precedentemente abbiano agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi e non nell’interesse dell’ente stesso: su di loro grava l’onere di fornire la pertinente prova.
Vi sono, però, altre ipotesi in cui l’ente non risponde penalmente, e ciò indipendentemente dal dovere provare chi abbia fatto che cosa. È il caso in cui:
a) l’organo dirigente ha adottatoed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) la vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza dei modelli, e la cura del loro aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (Organismo di Vigilanza – ODV);
c) la commissione del reato è avvenuta eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’organismo dell’ente.
E qui veniamo al punto di interesse: cosa si intende quindi per “Modello Organizzativo 231” idoneo a prevenire reati?
Si intende una serie di regole scritte racchiuse, appunto, in un “Modello” di cui la società o l’associazione sceglie di dotarsi e che si impegna a seguire. Regole che se correttamente redatte saranno la prova provata, ove ve ne sia necessità, che l’ente in questione si è munito di idonei strumenti per eliminare o ridurre al minimo il rischio di commissione di condotte penalmente rilevanti.Ciò, comporterà – per previsione legislativa – che non sia chiamata a rispondere di quelle condotte che altrimenti sarebbero al medesimo ascritte.
Come viene redatto un “Modello Organizzativo 231”?
Innanzitutto un “Modello Organizzativo 231” deve essere predisposto avendo riguardo al Codice Etico e/o al sistema disciplinare della società o dell’associazione, analizzandone a fondo la realtà. Scopo del Modello, infatti, è quello di fornire uno strumento che possa individuare a priori le “aree calde” ove è possibile che si possano presentare condotte penalmente rilevanti; lo stesso deve poi fornire mezzi per, se non elidere, sensibilmente ridurre, la commissione degli stessi.
Requisito fondamentale affinché il Modello possa dirsi idoneo è la presenza di un efficace sistema di deleghe, il che spesso impone la revisione ragionata dell’impianto organizzativo dell’ente. Ciò significa che prima della stesura del Modello, e quindi nella fase di risk analysis e risk assessment prodromica alla stesura dello stesso, deve essere prestata una consulenza a tutto tondo da parte del professionista incaricato in ambito di corporate governance (esame e studio dell’organigramma e delle deleghe esistenti), per evidenziarne eventuali criticità.
Quali sono le aree “a rischio” che potrebbero interessare gli operatori del settore cimiteriale?
Ogni società o associazione ovviamente è a sé. Nel settore che ci occupa, tuttavia, sono aree di attività sicuramente “a rischio” quelle concernenti i rapporti con la Pubblica Amministrazione, i settori ambientali ed informatici, l’area della privacy.
Ciascuna attività dovrà essere corredata dalla relativa procedura, costantemente revisionata ed aggiornata. L’intero Modello, una volta adottato, potrà, ed anzi, dovrà essere implementato mediante una attenta vigilanza da parte dell’ODV con altre parti speciali qualora, alla luce dell’attività dell’impresa, si palesi il rischio di commissione di altre fattispecie di reato.
Al di là del profilo penale, vi sono altri motivi per adottare un “Modello Organizzativo 231”?
Come anticipato in apertura, sì. Se l’adozione del Modello si rivela essenziale al fine di mettere al riparo l’ente da possibili contestazioni in sede penale, rappresentando al contempo un’occasione per rivederne l’assetto organizzativo, tuttavia va sottolineato che l’adozione del Modello incide anche in sede di valutazione del rating di legalità della società o dell’associazione medesima, da cui discendono svariati effetti premiali sia in ambito fiscale che amministrativo. In sintesi, il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto richiesta. Tale riconoscimento, attribuito dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, prende la veste di un punteggio compreso tra un minimo di una ed un massimo di tre “stellette”. Il punteggio massimo può essere conseguito adottando un “Modello Organizzativo 231”.
Conclusioni
Concludendo, molti sono i benefici che possono condurre i vertici dell’ente ad intraprendere la strada di affidare a professionisti qualificati l’incarico della redazione di un “Modello Organizzativo 231” (penali, organizzativi, di legalità). Il principale beneficio è rappresentato dalla possibilità della società o dell’associazione che ha intrapreso un programma di conformità 231 di invocare l’esclusione o la limitazione della propria responsabilità derivante da reato.
Vi sono poi vantaggi di natura operativa ad esempio, maggiore chiarezza organizzativa e bilanciamento tra poteri e responsabilità; migliore cultura dei rischi e dei controlli sulle operazioni di business e di supporto in azienda; selezione più rigorosa e conveniente dei fornitori; documentazione e stringente approvazione delle spese, anticipi, etc.; riduzione dei rischi di indisponibilità dei sistemi e/o dei dati e delle perdite conseguenti; rafforzamento delle misure di sicurezza logica; miglioramento dell’affidabilità delle comunicazioni sociali, del controllo dei soci, dei revisori e dei sindaci…
Da non trascurare, infine, sono i benefici all’immagine societaria o associazionistica e la percezione dell’ente da parte dei diversi portatori di interesse e dei terzi.