LICENZIAMENTI: LE NUOVE MISURE ALLA LUCE DEL DECRETO RISTORI

E’ ormai noto che è un periodo propizio per l’attività del legislatore, tanto che la pioggia di decreti è sempre dietro l’angolo, ed è importante stare al passo.
A tal proposito, ad integrazione e aggiornamento dell’articolo pubblicato su Oltre magazine, occorre rilevare che a modificare il Decreto Legge n. 104 del 14.8.2020 (il cosiddetto “Decreto Agosto”) è intervenuto il Decreto Legge n. 137 del 28.10.2020 (cosiddetto “Decreto Ristori”), il quale, pur perpetuando il silenzio sui lavoratori interessati dai trattamenti di integrazione salariale, ha eliminato all’art. 12 la relazione tra la fruizione degli ammortizzatori sociali e la possibilità di disporre licenziamenti per ragioni economiche, che fa posto alla sommaria indicazione del termine del 31 gennaio 2021 quale limite di durata del divieto dei licenziamenti, valido per tutti a prescindere dall’accesso alle misure di sostegno al reddito altrimenti predisposte.

Al contrario, il precedente “Decreto Agosto”, di recente convertito in legge dalla L. n. 126/2020, consentiva a quei datori di lavoro che avessero usufruito di tutti i periodi di cassa integrazione concessi con causale Covid-19, nonché il successivo automatico esonero dagli obblighi contributivi, di procedere ai licenziamenti rendendo così il (precedente) termine del 31 dicembre 2020, in sostanza, un termine mobile.

Pur nell’attesa di ulteriori chiarimenti sul punto, nonché dalla futura legge di conversione, l’attuale “Decreto Ristori” sembra pertanto abrogare, tacitamente, quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Agosto e fissare – per il momento – un unico termine conclusivo per tutti (a prescindere da quali ammortizzatori sociali abbiano utilizzato), vale a dire il 31 gennaio 2021.

Senza quindi prevedere alcuna connessione con il periodo di “blocco dei licenziamenti”, il Decreto Ristori ha predisposto – ai sensi dell’articolo 12 comma 1 e 2 – la possibilità di richiedere ulteriori 6 settimane di cassa integrazione ordinaria per COVID-19, usufruibili tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, da parte di quei datori di lavoro che abbiano già fatto ricorso sia alle 9 settimane di cassa integrazione ordinaria previste dal “Decreto Agosto” sia alle precedenti 9 introdotte con le antecedenti misure, nonché da parte dei datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalle misure restrittive del DPCM del 24 ottobre 2020.

Questo è lo stato dell’arte al momento, in attesa di prossimi sviluppi.
Stay tuned