CREMAZIONE: IL POTERE DECISIONALE SECONDO LA LEGGE
In mancanza di disposizioni, sono i parenti in maggioranza a dare il consenso. Ma in alcuni Comuni è richiesta l’unanimità dei consensi: perché?
Torniamo ad occuparci di cremazione e di consensi. In articoli precedenti abbiamo trattato più volte il tema delle DAT e del rispetto delle disposizioni del defunto in merito alla propria cremazione o inumazione.
Ma cosa succede se chi viene a mancare non ha lasciato nessuna indicazione in merito all’argomento? In presenza di parenti dello stesso grado, quanti devono essere d’accordo per poter procedere con la cremazione del proprio caro?
Capita spesso che le imprese di onoranze funebri, come anche i singoli cittadini, si trovino ad avere a che fare, sulla base del Comune presso il quale si interfacciano quali mandanti della famiglia che assistono, con “regole” non sempre omogenee tra loro.
Uno dei punti maggiormente messi in discussione, e che spesso crea questioni nelle pratiche funerarie, è il quorum(numero di consenzienti) richiesto per poter domandare la cremazione del defunto da parte della famiglia, in difetto di iscrizione del soggetto ad una Associazione ad hoc o di testamento espresso.
Ebbene, occorre ricordare che è esplicitamente previsto dall’art. 3 della l. 130/2001 e, a cascata, dalle singole Leggi Regionali che il quorum, in ipotesi di più parenti dello stesso grado, sia quello della maggioranza degli stessi.
Sebbene, dunque, si possa affermare una certa uniformità del territorio nazionale a riguardo, alcuni Comuni domandano ancora ai richiedenti, per portare avanti la pratica di cremazione, la totalità dell’assenso di TUTTI i parenti dello stesso grado.
Come mai?
Andando ad analizzare alcuni regolamenti comunali, nonché approfondendo le tesi spese dalle singole amministrazioni in alcuni giudizi, ci si avvede che molte di tali Amministrazioni hanno adottato i Regolamenti Comunali prima dell’adozione della legge nazionale del 2001.
Molti di questi Regolamenti, per altro, contengono un espresso riferimento, sul punto, al dpr n. 285/1990 che, all’art. 79 richiede all’uopo l’unanimità dei parenti dello stesso grado.
Invero l’art. 285/1990 all’art. 79 tutt’ora dispone:
“La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi“.
E qui nasce il problema.
Sebbene la l. 130/2001 sia successiva e di rango superiore al DPR (ma anche ai regolamenti Comunali), la stessa norma nel suo incipit ha previsto che “entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della Sanità, sentiti il Ministro dell’Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi“.
Il Regolamento, tuttavia, non è mai stato adottato cosicché il DPR 285/1990 è rimasto tale e ad esso (e alla materia della cremazione) vengono poi applicati di volta in volta i principi di cui alle leggi successive sia nazionali che regionali.
Probabilmente è da qui che si genera il pasticcio.
Invero, se alla l. 130/2001 fosse seguito nei 6 mesi successivi il Regolamento, lo stesso avrebbe modificato il dpr 285/1990 eliminando l’unanimità per sostituirlo con la maggioranza.
Ciò avrebbe indotto i Comuni che ancora oggi applicano la regola dell’unanimità, a modificare il
quorum là dove il Regolamento Comunale espressamente richiama l’art. 79 del DPR: il rinvio in gergo si dice “mobile”, cioè si rinvia alla norma in vigore al momento in cui viene applicata. Insomma, se cambia il testo si applica quello nuovo.
Non essendo però cambiato il testo, tali Comuni hanno “buon gioco” in ipotesi di una famiglia con più parenti dello stesso grado, a domandare l’unanimità dei consensi, basandosi su tale cavillo.
Le scriventi, tuttavia, ritengono che tale posizione sia “debole” poiché, sulla base dei princìpi generali, la
l. n. 130/2001 ha alcune parti che si applicano direttamente, senza cioè necessità di un regolamento attuativo e la differenza di quorum voluta dal legislatore dovrebbe essere una di esse.
In difetto, tuttavia, di un intervento chiarificatore da parte del legislatore nazionale, non si può escludere che tale posizione sia riscontrabile presso alcuni Comuni.Decreto Presidente della Repubblica 10/09/1990, n. 285
Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 ottobre 1990, n. 239, S.O.
79.
1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dai pubblici ufficiali abilitati ai sensi dell’art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro, i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall’associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell’associazione.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell’autorità giudiziaria.Legge 30/03/2001, n. 130
Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 aprile 2001, n. 91.
3. Modifiche al regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.3.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro della sanità, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, si provvede alla modifica del regolamento di polizia mortuaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, sulla base dei seguenti princìpi:
a) l’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
b) l’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
- la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
- l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
- in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
- la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari, e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l’obbligo di sigillare l’urna, le modalità di conservazione delle ceneri devono consentire l’identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l’interramento o l’affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria;
g) l’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilità, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato.